l'articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con l'articolo 17 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici;
2.
Riconosce la natura globale ed aperta di Internet come forza
guida nell'accelerazione dei processi di sviluppo nelle loro varie forme;
3.
Afferma che gli stessi diritti di cui le persone godono nella
vita offline devono essere affermati
e protetti anche nella vita online,
ed in particolare il diritto alla privacy, anche nel
contesto della sorveglianza delle comunicazioni;
4.
Richiama tutti gli Stati:
a. A rispettare e a garantire che siano rispettati i diritti di cui al precedente paragrafo 1;
b.
A prendere misure atte a mettere fine alle violazioni di tali
diritti, ed a creare le condizioni atte a prevenire simili violazioni, anche
assicurando che le legislazioni nazionali siano coerenti e conformi con gli
obblighi assunti sul piano della protezione dei diritti umani e che le suddette
normative nazionali siano attuate efficacemente.
c.
A sottoporre a revisione le proprie procedure, pratiche e
legislazioni concernenti la sorveglianza extra-territoriale di comunicazioni
private e l'intercettazione di dati di privati cittadini di Paesi esteri, con
l'intento di sostenere il diritto alla privacy e di assicurare la piena ed
efficace implementazione di tutti i loro obblighi derivanti dalle norme internazionali
a tutela dei diritti;
d.
A definire un meccanismo di controllo indipendente capace di
assicurare principi di trasparenza e obbligo di responsabilità nell'ambito
delle iniziative e attività condotte e poste in essere dagli Stati nell'ambito
delle operazioni di sorveglianza delle comunicazioni;
5.
Richiede all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite che sia presentato, alla sessantanovesima sessione dell'Assemblea
Generale, un rapporto iniziale sulla questione dei diritti umani e della
sorveglianza indiscriminata, inclusa quella extra-territoriale, e che un
rapporto finale comprensivo di analisi e proposte, sia presentato alla sua
settantesima sessione, in modo che sia esaminato dai Paesi Membri al fine di
identificare e chiarire i principi, gli standard, le migliori pratiche che
devono essere considerate con riferimento alla tutela dei diritti umani di
fronte a pratiche di sorveglianza indiscriminata;
6.
Decide di esaminare la questione su una base prioritaria nel
corso della sua sessantanovesima sessione, alla sottovoce intitolata "Questioni
sui diritti umani, compresi approcci alternativi in ordine al miglioramento
dell'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali" all'interno
della voce intitolata "Promozione e protezione dei diritti umani".
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